Accesso civico
Accesso Civico
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 33/2013
Il diritto di accesso civico è stato originariamente formulato nel Decreto Legislativo n. 33/2013, denominato “Decreto trasparenza”, come diritto di chiunque di accedere a un insieme predeterminato di documenti, informazioni e dati, indicati dal Decreto stesso, che ogni amministrazione pubblica è tenuta a pubblicare nelle sottosezioni di “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 33/2013, modificato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 97/2016, riconosce a chiunque:
- ) Il diritto di chiedere alle amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale.
- ) Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”). Per quest’ultimo tipo di accesso si rinvia alle apposite Linee guida in cui sono date indicazioni anche in ordine alla auspicata pubblicazione del cosiddetto registro degli accessi (Delibera A.N.A.C. n. 1309/2016, § 9).
Con il Decreto Legislativo n. 97/2016 è stata attuata una riforma generale al “Decreto trasparenza” anche per quanto riguarda il principio di accesso civico che è stato ampliato nella sua previsione ed è stato suddiviso in tre diverse tipologie:
- L’accesso civico telematico previsto all’articolo 5
- L’accesso civico generalizzato, previsto all’articolo 5 e 5-bis, inteso come diritto di accesso del cittadino a documenti, informazioni e atti detenuti dalle amministrazioni e ulteriori rispetto a quelli per cui vi è l’obbligo di pubblicazione (diritto di chiedere anche in assenza dell’obbligo di pubblicare) che incontra limiti in presenza di predeterminati interessi pubblici e privati
- L’accesso documentale disciplinato ai sensi della Legge 241/1990 che richiede un interesse particolare, diretto e giuridicamente tutelato alla visione / estrazione di copia del documento.
Il Responsabile della trasparenza è il Direttore Dott. Claudio Dalla Palma
Modalità di richiesta
- ) Accesso civico telematico: Chiunque può presentare richiesta, ai fini del reperimento di documenti, dati o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione trasparente, in via gratuita, al Reponsabile della trasparenza alla mail amministrazione@apsp-roncegno.it senza fornire motivazioni.
- ) Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA): Chiunque può presentare richiesta gratuita di documentazione ulteriore, per la quale non vi è obbligo di pubblicazione in Amministrazione trasparente, con mail all’ufficio dell’Amministrazione che detiene i dati, le informazioni o i documenti preventivamente individuati, senza fornire motivazioni fatto salvo l’obbligo dell’ufficio che detiene il documento, il dato o l’informazione, di salvaguardare la tutela di interessi pubblici e/o privati individuati dall’articolo 45-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013.
- ) Accesso documentale ai sensi della Legge n. 241/1990: I soggetti che sono titolari di un interesse diretto e giuridicamente tutelato alla visione / estrazione di copia del documento, possono richiederlo rivolgendosi all’ufficio dell’Amministrazione che detiene il documento.
Tempi
Sono previsti 30 giorni di tempo al Responsabile della trasparenza e all’Ufficio di competenza per rispondere all’interessato, salvo quanto previsto dall’articolo 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013.
Se il documento, l’informazione o il dato richiesto è oggetto di pubblicazione obbligatoria in Amministrazione trasparente e risulta già pubblicato nella sottosezione di riferimento, il Reponsabile della trasparenza indica al richiedente il collegamento ipertestuale alla sottosezione di Amministrazione trasparente.
L’accesso telematico, con conseguente messa a disposizione del documento, dato o informazione nella sezione web dell’A.P.S.P. è gratuito.
Cosa fare in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Reponsabile della Trasparenza
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta (salvo i casi disciplinati dall’articolo 5-bis del Decreto Legislativo n. 33/2013).
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso effettuato o di mancata risposta entro il termine dei 30 giorni previsti, il richeidente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione o in via alternativa al Difensore civico competente per ambito territoriale.
In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo (ex articolo 2, comma 9-bis, Legge 241/1990), il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto e contemporaneamente ne da comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio ( Decreto Legislativo 104/2010).
Richieste di accesso civico
La richiesta di accesso civico può avvenire anche tramite compilazione di apposito modulo (Richiesta di accesso civico) da presentare:
- all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Ufficio Segreteria / U.R.P.)
Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’Amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.